Art. 1.
(Modifica dell'assegno per cumulo di infermità).

      1. Al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole: «Per due superinvalidità contemplate» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuna superinvalidità contemplata».
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tabella F-1 annessa al testo unico, e successive modificazioni, non si applica ai grandi invalidi di guerra.